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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VI - Istruzione artistica

Capo I - Accademie di belle arti

Art. 214 - Assistenti

1. In corrispondenza delle singole cattedre relative agli insegnamenti fondamentali presso le accademie di belle arti è previsto un posto di assistente.

2. L'assistente svolge attività didattica coadiuvando il docente della cattedra in corrispondenza della quale è istituito il posto.

2-bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d'esame. 325

3. L'orario settimanale obbligatorio dell'assistente è di 16 ore.

4. L'assistente può essere trasferito ad altra cattedra della stessa materia o di materia affine, anche in altra sede, su domanda dell'interessato.

325

Comma aggiunto dall'art. 11, L. 3 maggio 1999, n. 124.

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