Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VI - Istruzione artistica
Capo I - Accademie di belle arti
1. In corrispondenza delle singole cattedre relative agli insegnamenti fondamentali presso le accademie di belle arti è previsto un posto di assistente.
2. L'assistente svolge attività didattica coadiuvando il docente della cattedra in corrispondenza della quale è istituito il posto.
2-bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d'esame. 325
3. L'orario settimanale obbligatorio dell'assistente è di 16 ore.
4. L'assistente può essere trasferito ad altra cattedra della stessa materia o di materia affine, anche in altra sede, su domanda dell'interessato.
Comma aggiunto dall'art. 11, L. 3 maggio 1999, n. 124.
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