Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VI - Istruzione artistica
Capo III - Accademie nazionali di arte drammatica e di danza
Sezione I - Accademia nazionale di arte drammatica
[ARTICOLO ABROGATO]
1. L'Accademia nazionale d'arte drammatica, con sede in Roma, ha il fine di formare attori e registi del teatro drammatico.
2. Il funzionamento dell'accademia è disciplinato con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Oltre agli insegnamenti fondamentali nell'Accademia sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo 261, comma 2, lettera a).
L'articolo ha cessato di avere efficacia ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, con la decorrenza ivi indicata.
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