Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VI - Istruzione artistica
Capo III - Accademie nazionali di arte drammatica e di danza
Sezione I - Accademia nazionale di arte drammatica
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Il collegio dei docenti è composto dal direttore, che lo presiede, e dai docenti dell'accademia.
2. Il collegio dei docenti esercita i compiti per esso previsti dallo statuto dell'Accademia, approvato con regio decreto 25 aprile 1938, n. 742.
Articolo abrogato dall'art. 17, d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
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