Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VI - Istruzione artistica
Capo IV - Conservatori di musica
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Ad ogni conservatorio di musica è preposto un direttore, che sovrintende all'andamento didattico, artistico e disciplinare dell'istituto. 350
2. Il direttore provvede, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e risponde del regolare funzionamento del conservatorio direttamente al Ministero della pubblica istruzione. Egli compila, annualmente, una relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione. 351
3. Il direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico, il docente chiamato a sostituirlo nelle funzioni didattiche e disciplinari in caso di assenza o di impedimento. 352
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, per titoli ed esami. 353
5. Il Ministro può, in via eccezionale, confe
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