Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VI - Istruzione artistica
Capo VI - Disposizioni comuni ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti e alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Contro i provvedimenti adottati dai consigli o dai collegi delle accademie e dei conservatori è ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione, da parte di chi abbia interesse, entro trenta giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 364
2. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
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