Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VI - Istruzione artistica
Capo VI - Disposizioni comuni ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti e alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza
[ARTICOLO ABROGATO]
1. I conservatori di musica, le accademie di belle arti e le accademie nazionali di arte drammatica e di danza sono dotati di autonomia amministrativa e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. I particolari statuti che regolano il funzionamento amministrativo e didattico restano in vigore, per gli istituti che ne sono dotati, in quanto compatibili con le norme del presente testo unico e con i regolamenti generali sugli istituti di istruzione artistica. Ai predetti istituti è attribuita altresì personalità giuridica ed autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le procedure che saranno stabiliti con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Le spese per il trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario degli Istituti sono a carico dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il quale provvede alla loro erogazione con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni.
3. Le spese per il funzionament
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