Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VI - Istruzione artistica
Capo VI - Disposizioni comuni ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti e alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Ciascuno degli istituti di cui all'articolo 255 è amministrato da un consiglio di amministrazione composto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 230 per il consiglio di amministrazione dell'Accademia nazionale di danza, dal presidente e dai seguenti altri membri:
a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
b) il direttore dell'Istituto;
c) due docenti dell'istituto, designati dal collegio dei docenti.
2. Possono inoltre essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione, in numero non superiore a tre, le persone e i rappresentanti degli enti che hanno assunto l'impegno di contribuire in misura notevole e continuativa al mantenimento dell'Istituto.
3. È chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dei conservatori con sezioni distaccate per ciechi un rappresentante dell'istituto per ciechi presso cui ha sede la sezione distaccata.
4. Segretario del consiglio è l'impiegato amministrativo di qualifica più elevata.
5. Il presidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministero della p
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