Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VI - Istruzione artistica
Capo VIII - Personale delle accademie e dei conservatori
Sezione I - Ruoli e organici
1. L'orario di servizio è stabilito in sede di contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
2. Fino a quando non saranno efficaci i contratti collettivi di cui al comma 1, si applicano le norme vigenti.
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