Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VI - Istruzione artistica
Capo VIII - Personale delle accademie e dei conservatori
Sezione II - Reclutamento
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee si applicano, per quanto non previsto diversamente dal presente articolo, le disposizioni recate dagli articoli 520 e 521.
2. Le nomine di supplenza sono conferite dal direttore del Conservatorio o dell'Accademia, che le firma congiuntamente al direttore amministrativo, sulla base di graduatorie nazionali compilate da commissioni nominate dal Ministero.
3. Le commissioni sono costituite dal presidente, scelto dal dirigente preposto all'istruzione artistica tra i direttori di conservatorio o di accademia, e da tre docenti di ruolo della materia per la quale si deve compilare la graduatoria per il conferimento delle supplenze. Le commissioni sono nominate ogni tre anni.
4. Le graduatorie hanno carattere permanente.
5. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie di cui al comma 2, con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione di nuovi titoli.
6. Qualora il numero
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.