Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VII - Norme comuni
Capo I - Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento
Sezione I - Sperimentazione e ricerca educativa
[ARTICOLO ABROGATO]
1. La sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado è espressione dell'autonomia didattica dei docenti e può esplicarsi:
a) come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico;
b) come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture esistenti.
Articolo abrogato dall'art. 17 del d.P.R. 1999, n. 275 , con effetto dal 1 settembre 2000.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.