Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VII - Norme comuni
Capo I - Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento
Sezione I - Sperimentazione e ricerca educativa
[ARTICOLO ABROGATO]
1. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'articolo 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione.
Articolo abrogato dall'art. 17 del d.P.R. 1999, n. 275 , con effetto dal 1 settembre 2000.
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