Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VII - Norme comuni
Capo I - Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento
Sezione I - Sperimentazione e ricerca educativa
[ARTICOLO ABROGATO]
1. La documentazione dei risultati conseguiti nelle sperimentazioni di cui all'articolo 277 e la valutazione sui medesimi, espressa dal collegio dei docenti, sono comunicate, oltre che al provveditore agli studi della provincia, al consiglio di circolo o di istituto, al consiglio scolastico distrettuale, al consiglio scolastico provinciale e all'istituto regionale competente.
2. La documentazione e la valutazione relativa alla sperimentazione di cui all'articolo 278 sono comunicate anche al Ministro della pubblica istruzione che le sottopone al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Articolo abrogato dall'art. 17 del d.P.R. 1999, n. 275 , con effetto dal 1 settembre 2000.
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