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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VII - Norme comuni

Capo I - Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento

Sezione III - Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 288 - Articolazione interna degli istituti regionali 388

1. Gli istituti regionali si articolano in sezioni per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola media, per la scuola secondaria superiore e per l'istruzione artistica, per le attività di educazione permanente, ed in servizi comuni di documentazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca sperimentale e di organizzazione delle attività di aggiornamento. La sezione dell'istruzione artistica è competente anche per i licei artistici e gli istituti d'arte.

2. Le sezioni operano unitariamente per materie e attività di interesse comune.

388

Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 6 marzo 2001, n. 190 .

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