Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VII - Norme comuni
Capo I - Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento
Sezione III - Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Il Centro europeo dell'educazione, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con sede in Frascati, villa Falconieri, ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa.
2. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Centro europeo ha il compito di curare la raccolta, l'elaborazione e la diffusione della documentazione pedagogico-didattica italiana e straniera e di condurre studi e ricerche sugli ordinamenti scolastici di altri Paesi con particolare riguardo a quelli della Comunità europea e sull'attività in campo educativo delle organizzazioni internazionali.
4. In particolare il Centro europeo dell'educazione attende a studi e ricerche:
a) sulla programmazione e sui costi dei sistemi educativi;
b) sulla educazione permanente ed educazione ricorrente anche con riferimento ai rapporti tra formazione e occupazione;
c) sui problemi dell'apprendimento e della relativa valutazione;
d) sull'innovazione educa
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