Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VII - Norme comuni
Capo I - Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento
Sezione III - Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Il Centro europeo dell'educazione è retto da un consiglio direttivo formato da esperti, che è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto da undici membri, dei quali:
a) cinque rappresentanti del personale direttivo o docente, eletti al di fuori del proprio àmbito dai rappresentanti delle corrispondenti categorie, facenti parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
b) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale delle ricerche;
c) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale, in modo da assicurare un'adeguata presenza di competenti nel campo delle scienze dell'educazione.
2. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione.
3. Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui all'articolo 294.
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