Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VII - Norme comuni
Capo I - Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento
Sezione III - Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi
[ARTICOLO ABROGATO]
1. La biblioteca di documentazione pedagogica, istituita a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con sede in Firenze, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa.
2. La biblioteca svolge le seguenti attività:
a) raccolta, conservazione e valorizzazione del materiale bibliografico e di documentazione didattico-pedagogica in collaborazione con gli istituti regionali e con il Centro europeo dell'educazione;
b) sviluppo e funzionamento della biblioteca pedagogica nazionale a servizio delle istituzioni e degli studiosi, oltre che del personale della scuola.
3. La biblioteca è retta da un consiglio direttivo formato da esperti, che è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto da undici membri, dei quali:
a) cinque eletti dai presidenti degli istituti regionali e dal presidente del Centro europeo dell'educazione;
b) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale
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