Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VII - Norme comuni
Capo I - Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento
Sezione III - Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi
[ARTICOLO ABROGATO]
1. I presidenti degli istituti regionali, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica si riuniscono in conferenza, presso il Ministero della pubblica istruzione, almeno una volta ogni tre mesi, al fine di coordinare e di promuovere iniziative di comune interesse e di assicurare lo scambio di informazioni e di esperienze nei diversi settori degli istituti.
2. Alle riunioni partecipa anche un membro eletto nel proprio seno da ogni consiglio direttivo delle predette istituzioni.
3. La conferenza è presieduta dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo delegato.
4. Annualmente la conferenza redige una relazione sui risultati delle attività di comune interesse svolte dagli istituti.
Articolo abrogato dall'art. 15, d.P.R. 6 marzo 2001, n. 190 in attuazione di quanto disposto dall'art. 5, d.lgs. 2
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