Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VII - Norme comuni
Capo I - Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento
Sezione III - Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Il Ministro della pubblica istruzione nomina il segretario degli istituti regionali, del Centro europeo della educazione e il direttore della Biblioteca di documentazione pedagogica scegliendolo tra gli ispettori tecnici, il personale direttivo e docente, i docenti universitari e il personale dell'amministrazione scolastica, anche a riposo.
2. A ciascun istituto regionale, al Centro europeo dell'educazione, alla Biblioteca di documentazione pedagogica il Ministro della pubblica istruzione dispone l'assegnazione di personale comandato appartenente ai ruoli del personale della scuola, anche universitario, e a quelli del personale amministrativo, in numero adeguato alle accertate esigenze dell'ente e sulla base dell'ordinamento di esso, sentito il consiglio direttivo competente.
3. L'assegnazione è disposta sulla base di concorsi per titoli indetti presso ciascuna istituzione, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti i consigli direttivi delle istituzioni interessate.
4. Il comando del pe
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