Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VII - Norme comuni
Capo I - Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento
Sezione III - Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la Biblioteca di documentazione pedagogica provvedono al finanziamento della loro attività:
a) con contributi da parte del Ministero della pubblica istruzione;
b) con le erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone;
c) con i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni;
d) con i proventi delle vendite di pubblicazioni da essi curate.
2. L'ammontare degli stanziamenti per i contributi di cui alla lettera a) è determinato annualmente.
Articolo abrogato dall'art. 15, d.P.R. 6 marzo 2001, n. 190 , in attuazione di quanto disposto dall'art. 5, d.lgs. 20 luglio 1999, n. 258.
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