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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VII - Norme comuni

Capo I - Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento

Sezione III - Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 295 - Finanziamenti 395

1. Gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la Biblioteca di documentazione pedagogica provvedono al finanziamento della loro attività:

a) con contributi da parte del Ministero della pubblica istruzione;

b) con le erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone;

c) con i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni;

d) con i proventi delle vendite di pubblicazioni da essi curate.

2. L'ammontare degli stanziamenti per i contributi di cui alla lettera a) è determinato annualmente.

395

Articolo abrogato dall'art. 15, d.P.R. 6 marzo 2001, n. 190 , in attuazione di quanto disposto dall'art. 5, d.lgs. 20 luglio 1999, n. 258.

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