Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VII - Norme comuni
Capo I - Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento
Sezione IV - Disposizioni per le regioni a statuto speciale
1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze in materia loro attribuite dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
2. Ai sensi dell'articolo 28 del testo unificato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, la Provincia di Bolzano istituisce uno o più istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, in relazione al particolare ordinamento scolastico vigente nella provincia stessa. Per l'utilizzazione di personale della scuola negli istituti di cui al presente comma lo Stato provvede ai sensi dell'articolo 294, commi 2, 3, 4 e 6, per un numero di unità di comando da stabilire d'intesa con la provincia ai sensi dell'articolo 4 del citato testo unificato.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, la provincia di Trento, nell'esercizio delle proprie competenze, istituisce un istituto di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi. Per l'utilizzazione di personale della scuola nell'istituto di cui al presente comma, lo Stato provvede ai sensi dell'articolo 294, commi 2, 3, 4 e 6, per un numero
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