Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VII - Norme comuni
Capo I - Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento
Sezione V - Norme finali
1. I consigli direttivi degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica deliberano lo statuto per il funzionamento e la gestione amministrativo-contabile dell'ente. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro della funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.
2. Al riordinamento degli istituti di cui al comma 1 si provvede con i decreti legislativi da emanarsi in attuazione della delega recata dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 397 .
L'art. 4 della L. 24 dicembre 1993, n. 537 , concernente interventi correttivi di finanza pubblica, recava la delega ad emanare uno o più decreti legislativi per l'attuazione dell'autonomia della scuola, il potenziamento degli o
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