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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VII - Norme comuni

Capo II - Ordinamento dell'insegnamento dell'educazione fisica

Art. 302 - Organizzazione dell'insegnamento 398

1. L'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria.

2. Esso è impartito nella scuola media per classi e nella scuola secondaria superiore e artistica per squadre maschili e femminili di almeno 15 alunni. 399

398

Circa l'assicurazione dei rischi connessi all'attività di educazione fisica si veda la Cir. 27 marzo 1996 n. 121 . e, per l'anno scolastico 1998/99, la cir. 20 marzo 1998, n. 136 . La circolare 26 luglio 2000 prot. 3474/A1 ricorda l'avvenuta scadenza della convenzione nazionale con la R.A.S. e l'autonoma potestà decisionale che a deco

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