Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VII - Norme comuni
Capo II - Ordinamento dell'insegnamento dell'educazione fisica
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Il voto di educazione fisica non è compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione ad esami, dell'iscrizione alle scuole e della dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche.
2. In deroga a quanto previsto nel comma 1 per gli alunni degli istituti magistrali il voto di educazione fisica è compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione agli esami, dell'iscrizione e della dispensa dal pagamento delle tasse.
3. Gli alunni degli istituti magistrali non possono essere esonerati dalla frequenza alle lezioni di educazione fisica, ma possono ottenere soltanto la dispensa dall'esecuzione di esercitazioni pratiche. Gli alunni degli istituti anzidetti e i candidati privatisti che sono stati esonerati dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica, possono conseguire il diploma di abilitazione magistrale superando la sola prova di teoria.
Articolo abrogato dall'art. 14, comma 5, del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 .
La stessa norma abrogatrice dispone che: Il voto di educa
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