Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VII - Norme comuni
Capo II - Ordinamento dell'insegnamento dell'educazione fisica
1. L'organizzazione ed il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza dei provveditori agli studi che possono avvalersi della collaborazione di un preside o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale ultimo può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento. 402 403
Comma corretto con avviso pubblicato in G.U. 6.7.1994, n. 156.
Il comma 328 della L. 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha così disposto: A decorrere dal 1º settembre 2015, l'articolo 307 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: «Art. 307. - (Organizzazione e coordinamento periferico) -- 1. L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica sono di competenza degli uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazio
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