Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VII - Norme comuni
Capo II - Ordinamento dell'insegnamento dell'educazione fisica
1. I docenti di educazione fisica appartengono a distinti ruoli provinciali per la scuola media e per la scuola secondaria superiore.
2. La cattedra di ruolo si istituisce in ogni scuola, anche quando essa abbia un numero settimanale di ore di lezione inferiore a 18, solo nel caso in cui sia possibile il completamento dell'orario presso altre scuole o istituti possibilmente nell'àmbito del medesimo distretto e, comunque, in numero non superiore a tre. In tale caso la cattedra è istituita presso la scuola o istituto avente l'orario più elevato.
3. Per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva, il docente può assumere, in aggiunta all'orario d'obbligo, altre sei ore.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.