Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VII - Norme comuni
Capo IV - Alunni in particolari condizioni
Sezione I - Alunni handicappati
Paragrafo III - Scuole speciali per non vedenti e per sordomuti ed altre scuole con particolari finalità
1. L'obbligo scolastico si adempie per gli alunni sordomuti nelle classi ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle scuole speciali di cui ai commi successivi.
2. Scuole elementari statali e scuole medie statali per sordomuti, oltre a quelle statizzate già gestite dall'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (E.N.S.), possono essere istituite con le modalità di cui agli articoli 55 e 56.
3. Nelle scuole che accolgono alunni sordomuti sono assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dallo Stato e dagli enti locali preposti, in attuazione di un programma che deve essere predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.
4. I consigli scolastici provinciali, in accordo con gli enti locali, sentite le associazioni dei minorati dell'udito, e sulla base dei programmi di cui al comma 3, predispongono, a livello provinciale, i programmi e le forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni sordomuti.
5. Allo stesso fine gli enti locali favoriscono il processo di integrazione sociale dei ragazzi sordomuti anche att
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