Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VII - Norme comuni
Capo IV - Alunni in particolari condizioni
Sezione I - Alunni handicappati
Paragrafo III - Scuole speciali per non vedenti e per sordomuti ed altre scuole con particolari finalità
1. Sono scuole con particolari finalità, ai sensi delle disposizioni del presente testo unico, oltre alle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e gli istituti statali per sordomuti anche le scuole funzionanti presso altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di difficoltà, nonché le scuole e gli istituti statali che si avvalgono, agli stessi fini, di interventi specializzati a carattere continuativo.
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