Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VII - Norme comuni
Capo VII - Norme particolari in materia di programmi
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, cura che nei programmi di insegnamento nella scuola media e negli istituti di istruzione secondaria superiore siano inserite nozioni di biologia marina applicata alla pesca. Cura altresì che nei programmi di insegnamento degli istituti tecnici nautici o istituti professionali equiparati, siano inseriti lo studio della biologia marina e della tecnologia della pesca marittima, nonché nozioni di economia e diritto della pesca.
Articolo abrogato dall'art. 17 del d.P.R. 1999, n. 275 , con effetto dal 1 settembre 2000.
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