Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VIII - Istruzione non statale 437
Capo I - Scuola materna
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Il personale docente deve essere fornito del titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio di maturità magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali.
L'art. 1, comma 7, della L. 10.03.2000, n. 62 ha previsto il superamento delle disposizioni del Testo Unico approvato con d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie .
L'art. 1-bis del d.l. 5.12. 2005, n. 250 come conv. con modif. da L. 3.2. 2006 n. 27 ha disposto che le scuole non statali, di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del T.U. sono ricondotte alle due tipologie di
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