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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VIII - Istruzione non statale 449

Capo I - Scuola materna

Art. 340 - Ripartizione dello stanziamento di bilancio 450

1. Le domande presentate dalle scuole materne per ottenere l'erogazione degli assegni, premi, sussidi e contributi debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro i termini stabiliti dal Ministro, per il tramite dei provveditori agli studi che su di esse esprimono il loro motivato avviso, sentiti i pareri del consiglio scolastico provinciale e del comitato provinciale di assistenza e beneficenza.

2. Il Ministro, in base alle domande pervenute, compila il piano annuale di ripartizione delle somme di cui al comma 1, tenendo soprattutto presenti le esigenze delle scuole materne del Mezzogiorno, delle isole e delle località dichiarate economicamente depresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

449

L'art. 1, comma 7, della L. 10.03.2000, n. 62 ha previsto il superamento delle disposizioni del Testo Unico approvato con d. lgs. 16 apri

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