Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VIII - Istruzione non statale 465
Capo II - Istruzione elementare
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Sono scuole sussidiate quelle aperte da privati, da enti o associazioni, con l'autorizzazione del provveditore agli studi, nelle località dove non esiste alcun'altra scuola statale o parificata.
2. Le scuole di cui al comma 1 sono mantenute parzialmente con il sussidio dello Stato, corrisposto in forma di premio ai docenti, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002 e successive modificazioni.
3. I premi sono concessi per un numero massimo complessivo di 14 alunni per ogni anno scolastico.
4. I premi sono concessi anche se il docente non sia fornito del titolo di abilitazione all'insegnamento elementare.
5. Le condizioni e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e le modalità di svolgimento degli esami degli alunni delle scuole sussidiate sono stabilite con regolamento governativo.
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