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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VIII - Istruzione non statale 470

Capo II - Istruzione elementare

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 350 - Autorizzazione per le scuole private 471

1. L'autorizzazione è rilasciata dal direttore didattico. Le condizioni per il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione sono stabilite con regolamento governativo.

2. Le scuole private autorizzate sono tenute ad uniformarsi, di massima, agli obiettivi indicati nei programmi in vigore per la scuola elementare statale. Il Ministro della pubblica istruzione impartisce, con propria ordinanza, disposizioni in materia.

470

L'art. 1, comma 7, della L. 10.03.2000, n. 62 ha previsto il superamento delle disposizioni del Testo Unico approvato con d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie .

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