Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VIII - Istruzione non statale 483
Capo III - Istruzione secondaria
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Il dirigente generale competente può disporre per ragioni di ordine morale e didattico, con provvedimento motivato, la chiusura di scuole o di corsi. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.
2. Qualora il provvedimento di chiusura debba essere adottato nei confronti di una scuola o corso dipendente dall'autorità ecclesiastica si applica il disposto di cui all'articolo 362, comma 1.
L'art. 1, comma 7, della L. 10.03.2000, n. 62 ha previsto il superamento delle disposizioni del Testo Unico approvato con d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie .
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