Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VIII - Istruzione non statale 499
Capo III - Istruzione secondaria
1. L'ufficio di preside in una scuola secondaria pareggiata è conferito mediante concorso per titoli fra i docenti ordinari della stessa scuola forniti di laurea ed aventi almeno sette anni di servizio di ruolo in scuole statali o pareggiate. Nei primi sette anni successivi al pareggiamento l'ufficio direttivo è conferito, anno per anno, a titolo di supplenza ad uno dei docenti della scuola fornito di laurea. L'ufficio di preside può essere conferito senza concorso a chi occupi lo stesso ufficio in altra scuola pareggiata dello stesso tipo e grado. 500
2. La nomina, il licenziamento e la progressione di carriera dei docenti delle scuole secondarie pareggiate hanno luogo secondo le norme in vigore per i corrispondenti istituti di istruzione secondaria statali. 501
3. I docenti di ruolo che passino da una ad altra scuola pareggiata dello stesso tipo e grado per chiamata, conservano i diritti acquisiti. I docenti di scuola pareggiata che passino ad occupare una catt
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