Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VIII - Istruzione non statale 528
Capo V - Scuole di danza
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Un'apposita commissione ministeriale composta di tre membri, procede al previo accertamento dei requisiti prescritti per il pareggiamento e delle condizioni degli istituti.
2. Assiste la commissione un funzionario amministrativo addetto al servizio centrale competente.
L'art. 1, comma 7, della L. 10.03.2000, n. 62 ha previsto il superamento delle disposizioni del Testo Unico approvato con d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie .
L'art. 1-bis del d.l. 5.12. 2005, n. 250 come conv. con modif. da L. 3.2. 2006 n. 27 ha disposto che le scuole non statali, di cui alla parte II, titolo VIII, c
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