Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VIII - Istruzione non statale 533
Capo V - Scuole di danza
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Le spese di viaggio e le indennità per i commissari e per il funzionario amministrativo di cui all'articolo 371, determinate in base alle disposizioni vigenti per il similare personale che si reca presso gli istituti musicali pareggiati, gravano a carico dell'ente che provvede al mantenimento della scuola.
L'art. 1, comma 7, della L. 10.03.2000, n. 62 ha previsto il superamento delle disposizioni del Testo Unico approvato con d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie .
L'art. 1-bis del d.l. 5.12. 2005, n. 250 come conv. con modif. da L. 3.2. 2006 n. 27 ha disposto che le scuole non statali, di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del
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