Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo IX - Riconoscimento dei titoli di studio e scambi culturali
Capo I - Riconoscimento dei titoli di studio
1. I cittadini italiani ed i loro familiari a carico, anche se di cittadinanza non italiana, con la qualifica di profugo di cui all'articolo 1 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 e dall'articolo 1 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, in possesso di titoli finali di studio, possono ottenerne l'equipollenza con i corrispondenti titoli finali di studio italiani. Coloro i quali siano in possesso di titoli di studio intermedi possono ottenerne l'equipollenza coi titoli di studio finali italiani di grado immediatamente inferiore.
2. Il provvedimento, con cui viene riconosciuta l'equipollenza, è emanato dal provveditore agli studi della provincia nella quale gli interessati hanno stabilito o intendono stabilire la loro residenza. Le modalità, le condizioni e i presupposti per l'emanazione del suddetto provvedimento sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro degli affari esteri.
3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di prosecuzione degli studi presso le scuole italiane statali, pareggiate o legalmente riconosciute, di cui agli articoli 377 e 378.
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