Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo IX - Riconoscimento dei titoli di studio e scambi culturali
Capo I - Riconoscimento dei titoli di studio
1. A norma dell'articolo 29 del testo unificato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 le disposizioni contenute nell'articolo 379 si applicano anche ai cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti in provincia di Bolzano che abbiano conseguito nei paesi dell'area culturale tedesca un titolo finale di studio in scuole corrispondenti a istituti italiani di istruzione secondaria superiore non esistenti in provincia di Bolzano tra quelli con insegnamento in lingua tedesca.
2. La provincia, ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unificato, può adeguare le prove integrative e i programmi d'esame previsti dall'articolo 379, nonché le modalità di svolgimento delle prove stesse, al particolare ordinamento delle scuole con insegnamento in lingua tedesca. Le competenze spettanti, ai sensi dell'articolo 379, al provveditore agli studi sono esercitate dall'intendente per la scuola in lingua tedesca.
3. Su richiesta della provincia, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dichiara la equipollenza dei titoli rilasciati all'estero per la specializzazione all'insegnamento nelle scuole aventi particolare finalità di cui all'articolo 324, ivi comprese le scuole per non vedenti e sordomuti
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.