Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo IX - Riconoscimento dei titoli di studio e scambi culturali
Capo I - Riconoscimento dei titoli di studio
1. I benefici previsti dai precedenti articoli 379 e 382, relativamente all'equipollenza dei titoli di studio conseguiti nelle scuole elvetiche corrispondenti alle scuole italiane di istruzione secondaria superiore e di istruzione professionale, e dei titoli di studio conseguiti nelle scuole elvetiche corrispondenti ai titoli di studio finali d'istruzione secondaria superiore italiani, sono estesi ai cittadini residenti a Campione d'Italia.
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