Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo IX - Riconoscimento dei titoli di studio e scambi culturali
Capo I - Riconoscimento dei titoli di studio
1. Per l'equivalenza con i diplomi nazionali dei titoli di studio rilasciati dalla scuola europea di Lussemburgo e per il riconoscimento degli studi ivi compiuti si applicano le disposizioni statutarie rese esecutive in Italia con la legge 3 gennaio 1960, n. 102 e le loro successive modificazioni.
2. Per le scuole europee istituite in altri Paesi della Comunità si applicano le disposizioni di cui al Protocollo del 13 aprile 1962 reso esecutivo in Italia con la legge 19 maggio 1965, n. 577 e loro successive modificazioni.
3. Ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il Ministro della pubblica istruzione si pronuncia con le modalità ivi previste, sul riconoscimento dei titoli di formazione professionale che diano accesso all'insegnamento nelle scuole statali e non statali di istruzione secondaria e artistica, compresi i conservatori e le accademie.
4. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina a livello comunitario, alla equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
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