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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo IX - Riconoscimento dei titoli di studio e scambi culturali

Capo I - Riconoscimento dei titoli di studio

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 392 - Istituzioni scolastiche idonee al rilascio del diploma di baccellierato internazionale 547

1. Per istituzioni scolastiche italiane di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 391, si devono intendere le istituzioni scolastiche statali, le scuole pareggiate o legalmente riconosciute, con la conseguente esclusione di tutte quelle scuole private che non possono essere sedi di esame statale di maturità.

2. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 l'esame di maturità può valere ai fini del conseguimento del baccellierato internazionale solo se autorizzato ai sensi delle disposizioni riguardanti la sperimentazione di cui all'articolo 278.

3. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 391 nei confronti delle istituzioni scolastiche straniere funzionanti all'estero e in Italia.

547

Articolo abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 777.

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