Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo IX - Riconoscimento dei titoli di studio e scambi culturali
Capo I - Riconoscimento dei titoli di studio
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Per istituzioni scolastiche italiane di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 391, si devono intendere le istituzioni scolastiche statali, le scuole pareggiate o legalmente riconosciute, con la conseguente esclusione di tutte quelle scuole private che non possono essere sedi di esame statale di maturità.
2. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 l'esame di maturità può valere ai fini del conseguimento del baccellierato internazionale solo se autorizzato ai sensi delle disposizioni riguardanti la sperimentazione di cui all'articolo 278.
3. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 391 nei confronti delle istituzioni scolastiche straniere funzionanti all'estero e in Italia.
Articolo abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 777.
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