IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo II - Reclutamento

Sezione I - Norme generali

Art. 398 - Ruoli del personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte

1. I ruoli del personale direttivo e ispettivo sono nazionali. 556

2. I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari.

3. I ruoli nazionali e provinciali sono rispettivamente amministrati dal Ministero della pubblica istruzione e dagli uffici scolastici provinciali. 557

556

Il carattere nazionale dei ruoli del personale direttivo è venuto meno con l'entrata in vigore dell' art. 25-bis del d. lgs. n. 29/1993 , come intro

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.