Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo
Capo II - Reclutamento
Sezione II - Reclutamento del personale docente ed educativo
1. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 576 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:
a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; 577
b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare;
c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione 578 , od abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamen
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