Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo
Capo II - Reclutamento
Sezione III - Reclutamento del personale direttivo 586
1. I concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo sono indetti distintamente per tipi e gradi di scuole e per tipi di istituzioni educative, ogni tre anni.
2. Le graduatorie dei concorsi hanno validità triennale.
3. I posti da mettere a concorso sono determinati in relazione al numero dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni indicati nel bando. Le nomine sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo le riduzioni di organico conseguenti ad eventuali soppressioni; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.
In materia di reclutamento dei dirigenti scolastici è necessario fare ora riferimento
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