Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo
Capo II - Reclutamento
Sezione III - Reclutamento del personale direttivo 591
1. Ai concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte sono ammessi i docenti appartenenti ai ruoli di materie artistiche, professionali, di storia dell'arte o di storia dell'arte applicata, delle accademie di belle arti, dei licei artistici e degli istituti d'arte, forniti di laurea o del diploma di accademia di belle arti.
2. Si prescinde dal possesso dei titoli di studio indicati nel comma 1 per i docenti di materie artistico-professionali e di arte applicata, nominati nei ruoli dei licei artistici e degli istituti d'arte per effetto di precedenti norme che non prevedono tali titoli e nei casi in cui per l'accesso all'insegnamento non sia richiesto alcun titolo di studio ai sensi dell'articolo 402.
In materia di reclutamento dei dirigenti scolastici è necessario fare ora riferimento
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