Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo
Capo II - Reclutamento
Sezione III - Reclutamento del personale direttivo 593
1. Le commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale direttivo sono nominate con decreto del direttore generale o capo del servizio centrale competente e sono composte da:
a) un docente universitario, con funzione di presidente;
b) un ispettore tecnico del contingente relativo al settore di scuola cui si riferisce il concorso;
c) due direttori didattici, presidi, rettori o direttrici delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;
d) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di dirigente.
2. I membri di cui alle lettere a) e c) sono scelti tra i docenti universitari ed il personale direttivo che abbia superato il periodo di prova, compresi in appositi elenchi.
3. Almeno un terzo dei componenti della commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.
4. Gli elenchi sono compilati, per i docenti universitari, dal Consiglio universitario nazionale; per il personale direttivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
5. L'inclusione negli elenchi è effettuat
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