Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo
Capo II - Reclutamento
Sezione IV - Reclutamento del personale ispettivo
1. L'accesso al ruolo del personale ispettivo tecnico si consegue mediante concorsi per titoli ed esami, distinti a seconda dei contingenti risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1 dell'articolo 419.
2. Ai predetti concorsi sono ammessi:
a) per il contingente relativo alla scuola materna, i direttori, i docenti di scuola materna, ed il personale direttivo della scuola elementare;
b) per il contingente relativo alla scuola elementare, i docenti elementari, gli istitutori, le istitutrici e i direttori didattici di scuola elementare;
c) per i contingenti relativi alla scuola media e agli istituti di istruzione secondaria superiore, nonché agli istituti d'arte ed ai licei artistici, i presidi e i docenti della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria superiore, i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, i vice rettori e i rettori dei convitti nazionali, le vice direttrici e le direttrici degli educandati femminili dello Stato, nonché i presidi e i docenti dei licei artistici e degli istituti d'arte, i docenti dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti.
3. Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso della laurea
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