Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo
Capo II - Reclutamento
Sezione V - Reclutamento del personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole con lingua d'insegnamento diversa dall'italiano
Paragrafo II - Scuole con lingua d'insegnamento tedesca, scuole delle località ladine della provincia di Bolzano e scuole delle località ladine della provincia di Trento
1. Per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria, degli istituti d'arte e licei artistici con lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole elementari, secondarie e artistiche delle località ladine della provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per titoli a norma del presente testo unico.
2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna tedesca e, limitatamente alle scuole delle località ladine, i cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.
3. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelli per l'insegnamento dell'italiano, le prove si svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla lettera b) dell'articolo 401 nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o nelle scuole
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.