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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo III - Diritti e doveri

Sezione I - Congedi e aspettative

Art. 447 - Disciplina contrattuale 613

1. In attesa che siano perfezionati i contratti collettivi cui il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, affida la disciplina di tutte le materie relative al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, nel quadro della sua riconduzione alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, i diritti e doveri del personale della scuola sono definiti dagli articoli che seguono.

2. Resta comunque ferma la garanzia della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica.

613

Gli articoli 2 e 55 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e succ. modif. hanno rimesso alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro.

Circa le materie di competenza della contrattazione collettiva si veda ora l'art. 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e succ. modificazioni .

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