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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo III - Diritti e doveri

Sezione III - Mobilità del personale direttivo e docente

Paragrafo I - Norme generali

Art. 461 - Norme procedurali

1. Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive.

2. I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo. 634

634

La cm 3.8.1995, n. 266 ha chiarito che il divieto non si applica al personale supplente che consegua la nomina in ruolo; la cm 16.11.1995, prot. 4885 ha precisato che il divieto non opera in conseguenza di variazioni di stato giuridico (es. docente non di ruolo che ottenga una nomina in ruolo e, subito dopo,

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